Art. 8.
(Benefìci previdenziali).

      1. All'atto della stabilizzazione in pianta organica nella pubblica amministrazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, tutti i periodi di servizio per le pubbliche amministrazioni sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
      2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri previdenziali pregressi fino a concorrenza della misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti a tempo indeterminato e fino a un massimo di cinque anni.